Con una nuova misura assistenziale, il Governo ha istituito un fondo a favore degli inquilini che, a causa di forze maggiori, non riescano a pagare il canone di locazione. In altri termini, i morosi “incolpevoli”, ossia con difficoltà economiche, potranno attingere dalle casse dello Stato per pagare il padrone di casa e non essere sfrattati. Con molta probabilità, seguendo la falsariga di quanto disposto dalla legge del ’98, il fondo verrà amministrato direttamente dai Comuni in base a una graduatoria degli inquilini, dopo una divisione proporzionale tra le Regioni. Cosa si intende per “morosi incolpevoli”? Il problema sarà definire cosa la legge intende per “morosi incolpevoli”. Infatti, salvo nel (raro) caso in cui vi sia una diretta ed esplicita volontà di non versare il canone di locazione, tutti i morosi non pagano per difficoltà economiche e, quindi, per motivi a loro non imputabili. In questo modo, però, si rischia di garantire a qualsiasi inquilino il diritto di ottenere il contributo. In altre parole, lo Stato sta per aprire una enorme (ennesima) voragine. In ogni caso, il concetto di “morosità incolpevole” verrà definito da un decreto ministeriale, che stabilirà anche criteri e priorità che i Comuni dovranno rispettare. Potrebbe essere “incolpevole”, per esempio, la morosità di chi abbia perso il lavoro per causa estranea alla sua condotta; o sia divenuto invalido; o abbia contratto una grave malattia che gli impedisca di svolgere qualsiasi attività. Ma il principio è certamente pericoloso: in Italia, infatti, nell’interpretazione delle norme vige il criterio dell’analogia. Sfratti da graduare secondo urgenza La nuova legge contiene anche una disposizione in materia di esecuzione forzata degli sfratti. La questione diventa quasi “drammatica” per i padroni di casa che vogliano tornare nel possesso delle proprie abitazioni. Ecco la novità. Come noto, quando l’inquilino, a seguito dell’ingiunzione di sfratto del giudice, non libera l’appartamento, subentra l’ufficiale giudiziario che si reca presso l’immobile e reimmette nel possesso il locatore. Se necessario – stabilisce il codice – l’ufficiale può valersi anche della forza pubblica per vincere resistenze (come, per esempio, rompere lucchetti o forzare la serratura). L’intervento della forza pubblica è quasi una costante nelle aree urbane a forte tensione abitativa. Invece, con la nuova legge, il Prefetto dovrà adottare “misure per graduare l’intervento della forza pubblica”. Insomma, non sarà più così facile ottenere l’intervento della forza, come lo è oggi (e come, del resto, prevede la legge). Si dovrà, allora, fare i conti con la disponibilità di agenti; i Prefetti dovranno organizzare questo servizio che finisce per introdurre, così, una graduazione nell’attività di esecuzione forzata e, di fatto, un ulteriore elemento di proroga nell’esecuzione dello sfratto. Ricordiamo che l’attuale legge sugli sfratti prevede già numerose tutele a favore dell’inquilino, non ultima la possibilità, per quest’ultimo, di richiedere al giudice, nel corso del procedimento di sfratto, il cosiddetto termine di grazia per sanare la morosità. I termini sono di 90 giorni, che salgono a 120 nel caso in cui le precarie condizioni dell’intimato dipendano da disoccupazione, malattie o difficoltà e la morosità non sia superiore ai due mesi. In verità poi, succede che il giudice concede assai facilmente il termine di grazia, a prescindere da una rigorosa valutazione della sussistenza di tali condizioni.
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